LEGGE 11 maggio 2002, n. 102
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica eautorizzato a ratificare il Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Trattato - art. 1
TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLADIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo, DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam, volto a preparare il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea in un'Unione allargata, DETERMINATI a portare avanti, su tale base, i negoziati di adesione per giungere ad una conclusione positiva, secondo la procedura prevista dal trattato sull'Unione europea, HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Sig. Louis Michel, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Sig. Mogens Lykketoft, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Joseph Fischer, Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere federale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Georgios Papandreou, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Sig. Josep Pique' i Camps, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Hubert Vedrine, Ministro degli affari esteri; LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Sig. Brian Cowen, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig.ra Lydie Polfer, vice primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. Jozias Johannes van Aartsen, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Sig.ra Benita Ferrero Waldner, Ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Jairne Gama, Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri; LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Sig. Erkki Tuomioja, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA: Sig.ra Anna Lindh, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sig. Robin Cook, Ministro degli affari esteri e del Commonwealth; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Il trattato sull'Unione europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Articolo 7 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o piu' principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, puo' chiedere a delle personalita' indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. 2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o piu' principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a Presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3. 6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri." 2) L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottate tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito dei trattato dell'Atlantico del Nord, ed e' compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sara' sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attivita' di mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. 3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o piu' Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purche' detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformita' all'articolo 48." 3) All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, e' aggiunto il terzo trattino seguente: "quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5." 4) L'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Articolo 24 1. Quando ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o piu' Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio puo' autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza. 2. Il Consiglio delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda una questione per la quale e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di decisioni sul piano interno. 3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2. 4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale e' richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3. 5. Nessun accordo e' vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri dei Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio. 6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione." 5)L'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "Articolo 25 Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunita' europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione. Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilita' del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo puo' autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47." 6) Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 27 A 1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identita' come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano: - i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonche' le decisioni adottate nel quadro di tale politica; - le competenze della Comunita' europea; - la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa. 2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 27 C e negli articoli da 43 a 45. Articolo 27 B Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa. Articolo 27 C Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 27 B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio. La richiesta e' trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione e' concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45. Articolo 27 D Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il Segretario generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinche' il Parlamento europeo e tutti i membri dei Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Articolo 27 E Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione da' un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che puo' ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa. Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma." 7) All'articolo 29, secondo comma, il secondo trattino e' sostituito dal seguente: "una piu' stretta cooperazione tra le autorita' giudiziarie e altre autorita' competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32;" 8) L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "Articolo 31 1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorita' giudiziarie o autorita' omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni; b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri; c) la garanzia della compatibilita' delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione; d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalita' organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti. 2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust: a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorita' nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale; b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalita' transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalita' organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol; c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione." 9) L'articolo 40 e' sostituito dai seguenti articoli 40, 40 A e 40 B: "Articolo 40 1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare piu' rapidamente uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunita' europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo. 2. Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e negli articoli da 43 a 45. 3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonche' agli articoli 40 A e 40 B. Articolo 40 A 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio, un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea. Un membro dei Consiglio puo' chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio puo' deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo. Articolo 40 B Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' un parere, al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che puo' ritenere necessarie perche' tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo 1." 10) (non riguarda la versione italiana) 11) L'articolo 43 e' sostituito dal seguente: "Articolo 43 Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunita' europea, a condizione che la cooperazione: a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunita', a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione; b) rispetti i suddetti trattati, nonche' il quadro istituzionale unico dell'Unione; c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati; d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunita' e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunita'; e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato; f) non costituisca un ostacolo ne' una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi; g) riunisca almeno otto Stati membri; h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B" 12) Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 43 A Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati. Articolo 43 B Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperta a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 27 E e 40 B del presente trattato e dell'articolo 11 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri." 13) L'articolo 44 e' sostituito dai seguenti articoli 44 e 44 A: "Articolo 44 1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunita' europea. Tuttavia, benche' tutti i membri dei Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell'articolo 27 C. L'unanimita' e' costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati. Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione. 2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. Articolo 44 A Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti." 14) L'articolo 45 e' sostituito dal seguente: "Articolo 45 Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonche' la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunita', e cooperano a tale scopo." 15) L'articolo 46 e' sostituito dal seguente: "Articolo 46 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea, il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica; b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35; c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunita' europea e dall'articolo 40 del presente trattato; d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attivita' delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e a norma del presente trattato; e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo; f) gli articoli da 46 a 53."
Trattato - art. 2
ARTICOLO 2 Il trattato che istituisce la Comunita' europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) L'articolo 11 e' sostituito dai seguenti articoli 11 e 11 A: "Articolo 11 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. 2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 e' concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, e' richiesto il parere conforme dei Parlamento europeo. Un membro del Consiglio puo' chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio puo' deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo. 3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attivita' di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea. Articolo 11 A Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che puo' ritenere necessarie." 2) All'articolo 13, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed e' aggiunto il paragrafo 2 seguente: "2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1." 3) L'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "Articolo 18 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. 2. Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio puo' adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. 3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identita', ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato ne' alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale." 4) All'articolo 67 e' aggiunto il paragrafo seguente: "5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251: - le misure previste all'articolo 63, punto 1) e Punto 2), lettera a), purche' il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie; - le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia." 5) L'articolo 100 e' sostituito dal seguente: "Articolo 100 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficolta' nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficolta' o sia seriamente minacciato da gravi difficolta' a causa di calamita' naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa." 6) All'articolo 111, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatto salvo il paragrafo 1. il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunita' sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonche' in merito alla sua rappresentanza in conformita' della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105." 7) All'articolo 123, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sara' quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per se' non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase." 8) L'articolo 133 e' sostituito dal seguente: "Articolo 133 1. La politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonche' le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni. 2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunita'. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati. Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili. 4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprieta' intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6. In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimita' per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui il primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunita' non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtu' del presente trattato. Il Consiglio delibera all'unanimita' per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facolta' degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purche' tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti. 6. Il Consiglio non puo' concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunita', in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione. Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonche' di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunita' e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi cosi negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunita' e dagli Stati membri. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5." 9) L'articolo 137 e' sostituito dal seguente: "Articolo 137 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunita' sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunita', h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150, i) parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale, k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 2. A tal fine il Consiglio: a) puo' adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) puo' adottare nei settori di cui al paragrafo I, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251. 3. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2. In tal caso esso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: - non compromettono la facolta' riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, - non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero ne' al diritto di serrata." 10) All'articolo 139, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori per i quali e' richiesta l'unanimita' a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimita'." 11) L'articolo 144 e' sostituito dal seguente: "Articolo 144 Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato e' incaricato: - di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunita'; - di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione; - fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attivita' nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato." 12) All'articolo 157, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. La Comunita' contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, puo' decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunita' di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti." 13) All'articolo 159, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunita', possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni." 14) All'articolo 161 e' aggiunto il terzo comma seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma e' applicabile a decorrere dalla data della loro adozione." 15) All'articolo 175, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza; - sull'assetto territoriale; - sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilita' delle stesse; - sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dei l'approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, puo' definire le materie cui e' fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata." 16) Nella parte terza e' aggiunto il titolo seguente: "Titolo XXI Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi Articolo 181 a) 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunita' conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunita'. La politica della Comunita' in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonche' al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimita' per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonche' per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunita' e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalita' della cooperazione della Comunita' possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali." 17) All'articolo 189, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentadue." 18) All'articolo 190, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: "5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri e' richiesta l'unanimita' in sede di Consiglio." 19) All'articolo 191 e' aggiunto il secondo comma seguente: "Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento." 20) All'articolo 207, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale." 21) L'articolo 210 e' sostituito dal seguente: "Articolo 210 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonche' dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione. 22) All'articolo 214, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione e' approvata dal Parlamento europeo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 23) L'articolo 215 e' sostituito dal seguente: "Articolo 215 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Il membro dimissionario o deceduto e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi e' motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo." 24) L'articolo 217 e' sostituito dal seguente: "Articolo 217 1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialita' della sua azione. 2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'. 3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione. 4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede." 25) All'articolo 219 e' soppresso il primo comma. 26) L'articolo 220 e' sostituito dal seguente: "Articolo 220 La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato. Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato." 27) L'articolo 221 e' sostituito dal seguente: "Articolo 221 La Corte di giustizia e' composta di un giudice per Stato membro. La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia. Ove cio' sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia puo' riunirsi anche in seduta plenaria." 28) L'articolo 222 e' sostituito dal seguente: "Articolo 222 La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento." 29) L'articolo 223 e' sostituito dal seguente: "Articolo 223 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 30) L'articolo 224 e' sostituito dal seguente: "Articolo 224 Il Tribunale di primo grado e' composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici e' stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato e' rinnovabile. Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado." 31) L'articolo 225 e' sostituito dal seguente: "Articolo 225 1. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse." 32) Einserito l'articolo seguente: "Articolo 225 A Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, puo' istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado. I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali." 33) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 229 A Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprieta' industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali." 34) All'articolo 230, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative." 35) L'articolo 245 e' sostituito dal seguente: "Articolo 245 Lo statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso." 36) L'articolo 247 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti e' composta di un cittadino di ciascuno Stato membro."; b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti e' rinnovabile. I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato e' rinnovabile." 37) L'articolo 248 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' comunitaria."; b) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente: "4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. La Corte dei Conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 38) All'articolo 254, paragrafi 1 e 2, i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee" sono sostituiti dai termini "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". 39) L'articolo 257 e' sostituito dal seguente: "Articolo 257 E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato e' costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della societa' civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonche' delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.". 40) L'articolo 258 e' sostituito dal seguente: "Articolo 258 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non puo' essere superiore a trecentocinquanta. Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24 I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennita' dei membri del Comitato." 41) All'articolo 259, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato e' rinnovabile." 42) L'articolo 263 e' sostituito dal seguente: "Articolo 263 E' istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettivita' regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il numero dei membri del Comitato delle regioni non puo' essere superiore a trecentocinquanta. Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24 I membri del Comitato nonche' un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato e' rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtu' del quale sono stati proposti, il mandato dei membri dei Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo. I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'." 42) L'articolo 266 e' sostituito dal seguente: "Articolo 266 La Banca europea per gli investimenti e' dotata di personalita' giuridica. Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, puo' modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto." 44) L'articolo 279 e' sostituito dal seguente: "Articolo 279 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti; b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' dei controllori finanziari, ordinatori e contabili. A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria." 45) L'articolo 290 e' sostituito dal seguente: "Articolo 290 Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'." 46) L'articolo 300 e' modificato come segue: a) al paragrafo 2 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunita' in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Il Parlamento europeo e' immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunita' nell'ambito di un organismo istituito da un accordo."; b) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea." 47) L'articolo 309 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, i termini "articolo 7, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3"; b) al paragrafo 2, i termini "articolo 7, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2".
Trattato - art. 3
ARTICOLO 3 Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 107, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentadue." 2) All'articolo 108, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: "5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri e' richiesta l'unanimita' in sede di Consiglio." 3) All'articolo 121, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale." 4) All'articolo 127, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione e' approvata dal Parlamento europeo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.". 5) L'articolo 128 e' sostituito dal seguente: "Articolo 128 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Il membro dimissionario o deceduto e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo." 6) L'articolo 130 e' sostituito dal seguente: "Articolo 130 1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialita' della sua azione. 2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'. 3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione. 4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede." 7) All'articolo 132 e' soppresso il primo comma. 8) L'articolo 136 e' sostituito dal seguente: "Articolo 136 La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nel l'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato. Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 140B, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato." 9) L'articolo 137 e' sostituito dal seguente: "Articolo 137 La Corte di giustizia e' composta di un giudice per Stato membro. La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia. Ove cio' sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia puo' riunirsi anche in seduta plenaria." 10) L'articolo 138 e' sostituito dal seguente: "Articolo 138 La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento." 11) L'articolo 139 e' sostituito dal seguente: "Articolo 139 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 12) L'articolo 140 e' sostituito dal seguente: "Articolo 140 Il Tribunale di primo grado e' composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici e' stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato e' rinnovabile. Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado." 13) L'articolo 140 A e' sostituito dal seguente: "Articolo 140 A 1. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 146, 148, 151, 152 e 153, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 140 B. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 150, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse." 14) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 140 B Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, puo' istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera le preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado. I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali." 15) All'articolo 146, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative." 16) L'articolo 160 e' sostituito dal seguente: "Articolo 160 Lo statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso." 17) L'articolo 160 B e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti e' composta di un cittadino di ciascuno Stato membro."; b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti e' rinnovabile. I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato e' rinnovabile." 18) L'articolo 160 C e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' comunitaria."; b) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente: "4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa. e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le, sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 19) All'articolo 163, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione." 20) L'articolo 165 e' sostituito dal seguente: "Articolo 165 E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato e' costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della societa' civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonche' delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale." 21) L'articolo 166 e' sostituito dal seguente: "Articolo 166 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non puo' essere superiore a trecentocinquanta. Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24 I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata. fissa le indennita' dei membri del Comitato." 22) All'articolo 167, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato e' rinnovabile." 23) L'articolo 183 e' sostituito dal seguente: "Articolo 183 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti; b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' dei controllori finanziari, ordinatori e contabili. A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria." 24) L'articolo 190 e' sostituito dal seguente: "Articolo 190 Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'." 25) L'articolo 204 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, i termini "articolo F.1, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3"; b) al paragrafo 2, i termini "articolo F.1, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2" e i termini "articolo F, paragrafo 1." sono sostituiti dai termini "articolo 6, paragrafo 1".
Trattato - art. 4
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