DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113
Entrata in vigore del decreto: 1-7-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14 e 16, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6,
lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico, e si e' preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al processo civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste e' stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici e' stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' gia' contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non e' stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa originaria e' riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' necessaria;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni
Art. 1
(Oggetto)
1.Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1.Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.
2.Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
Art. 3
(Definizioni)
Titolo II Disposizioni generali relative al processo penale
Art. 4
(Anticipazione delle spese)
1.Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2.Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
Art. 5
(Spese ripetibili e non ripetibili)
3.Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
Art. 6
(Remissione del debito)
1.Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.
2.Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3.La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.
Art. 7
(Rogatorie all'estero)
Titolo III Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 8
(Onere delle spese)
1.Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2.Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
PARTE II - VOCI DI SPESA Titolo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art. 9
(Contributo unificato)
1.E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Art. 10
(Esenzioni)
1.Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2.Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3.Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4.Non e' soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5.Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6.La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Art. 11
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
1.Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Art. 12
(Azione civile nel processo penale)
1.L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2.Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
Art. 13
(Importi)
2.Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
3.Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4.Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5.Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.
6.Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).
Art. 14
(Obbligo di pagamento)
1.La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2.Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3.La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Art. 15
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
Art. 16
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
1.In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
Art. 17
(Variazione degli importi)
1.Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Art. 18
(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)
1.Agli atti e provvedimenti del processo penale, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2.La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
Titolo II Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I Disposizioni generali
Art. 19
(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)
Art. 20
(Indennita' di trasferta)
1.L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2.L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3.L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 21
(Calcolo delle distanze)
Art. 22
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)
Capo II Notificazioni nel processo penale Sezione I Norme generali
Art. 23
(Diritti)
1.Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
Art. 24
(Indennita' di trasferta)
1.Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art. 25
(Importo dei diritti)
1.All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2.I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
Art. 26
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
1.L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2.Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3.L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 27
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1.Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2.Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
Capo III Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Sezione I Norme generali
Art. 28
(Contestualita' di trasferte)
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