DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 114

Type DPR
Publication 2002-05-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 01-07-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

  • articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma si e' chiarita la finalita';
  • articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni

Art. 1

(Oggetto)

Art. 2

(Ambito di applicazione)

Art. 3

(Definizioni)

Titolo II Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4

(Anticipazione delle spese)

Art. 5

(Spese ripetibili e non ripetibili)

Art. 6

(Remissione del debito)

Art. 7

(Rogatorie all'estero)

1.Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Titolo III Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8

(Onere delle spese)

PARTE II VOCI DI SPESA Titolo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 9

(Contributo unificato)

Art. 10

(Esenzioni)

Art. 11

(Prenotazione a debito del contributo unificato)

Art. 12

(Azione civile nel processo penale)

Art. 13

(Importi)

Art. 14

(Obbligo di pagamento)

Art. 15

(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)

1.Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

Art. 16

(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

Art. 17

(Variazione degli importi)

Art. 18

(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)

Titolo II Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I Disposizioni generali

Art. 19

(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1.Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Art. 20

(Indennita' di trasferta)

Art. 21

(Calcolo delle distanze)

1.Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2.Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

Art. 22

(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

1.Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.

Capo II Notificazioni nel processo penale Sezione I Norme generali

Art. 23

(Diritti)

Art. 24

(Indennita' di trasferta)

Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 25

(Importo dei diritti)

Art. 26

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 27

(Notificazioni a richiesta delle parti)

Capo III Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Sezione I Norme generali

Art. 28

(Contestualita' di trasferte)

Art. 29

(Diritti)

Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 30

(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

Art. 31

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 32

(Notificazioni a richiesta delle parti)

Art. 33

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Art. 34

(Importo dei diritti)

Art. 35

(Importo dell'indennita' di trasferta)

Art. 36

(Maggiorazioni per l'urgenza)

Capo IV Atti di esecuzione nel processo civile

Art. 37

(Diritto di esecuzione)

Art. 38

(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)

Titolo III Spese di spedizione

Art. 39

(Spese di spedizione)

1.Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo IV Diritto di copia e diritto di certificato

Art. 40

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

Titolo V Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

Art. 41

(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

Art. 42

(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

Art. 43

(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

Art. 44

(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

Titolo VI Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 45

(Indennita' per testimoni residenti)

Art. 46

(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)

Art. 47

(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

Art. 48

(Testimoni dipendenti pubblici)

Titolo VII Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 49

(Elenco delle spettanze)

Art. 50

(Misura degli onorari)

Art. 51

(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

Art. 52

(Aumento e riduzione degli onorari)

Art. 53

(Incarichi collegiali)

Art. 54

(Adeguamento periodico degli onorari)

Art. 55

(Indennita' e spese di viaggio)

Art. 56

(Spese per l'adempimento dell'incarico)

Art. 57

(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1.Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Titolo VIII Indennita' di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 58

(Indennita' di custodia)

Art. 59

(Tabelle delle tariffe vigenti)

Titolo IX Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Art. 60

(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

1.Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo X Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

Art. 61

(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1.Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.

Art. 62

(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1.Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

Art. 63

(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

1.L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

2.L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

Titolo XI Indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

Art. 64

(Indennita' dei magistrati onorari)

Art. 65

(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)

Art. 66

(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

Art. 67

(Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

Art. 68

(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)

Titolo XII Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

Art. 69

(Spese escluse)

Art. 70

(Spese straordinarie)

Titolo XIII Domanda di liquidazione e decadenza

Art. 71

(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

Art. 72

(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)

1.L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Titolo XIV Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

Art. 73

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1.In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2.La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

PARTE III PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 74

(Istituzione del patrocinio)

Art. 75

(Ambito di applicabilita)

Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76

(Condizioni per l'ammissione)

Art. 77

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

Capo III Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78

(Istanza per l'ammissione)

Art. 79

(Contenuto dell'istanza)

Capo IV Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 80

(Nomina del difensore)

Art. 81

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

Art. 82

(Onorario e spese del difensore)

Art. 83

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

Art. 84

(Opposizione al decreto di pagamento)

Art. 85

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

Capo V Recupero delle somme da parte dello Stato

Art. 86

(Recupero delle somme da parte dello Stato)

Capo VI Norme finali

Art. 87

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

Art. 88

(Controlli da parte della Guardia di finanza)

Art. 89

(Norme di attuazione)

Titolo II Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale Capo I Istituzione del patrocinio

Art. 90

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 91

(Esclusione dal patrocinio)

Art. 92

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

Capo III Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

Art. 94

(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)

Art. 95

(Sanzioni)

Capo IV Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96

(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

Art. 97

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

Art. 98

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

Art. 99

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

Capo V Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

Art. 100

(Nomina di un secondo difensore)

Art. 101

(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

Art. 102

(Nomina del consulente tecnico di parte)

Art. 103

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

Art. 104

(Compenso dell'investigatore privato)

Art. 105

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

Art. 106

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

Capo VI Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 107

(Effetti dell'ammissione)

Art. 108

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

Art. 109

(Decorrenza degli effetti)

Art. 110

(Pagamento in favore dello Stato)

Art. 111

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

Capo VII Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112

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