DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Type DPR
Publication 2002-05-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

entrata in vigore del decreto: 1-7-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

  • articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma si e' chiarita la finalita';
  • articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico, e si e' preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
  • articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al processo civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
  • articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
  • articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
  • articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste e' stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
  • articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici e' stato raccordato con la riforma della dirigenza;
  • articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' gia' contenuta nella normativa originaria;
  • articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non e' stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa originaria e' riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' necessaria;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni

Art. 1

(Oggetto)

1.Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, ((...)) delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1.Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.

2.Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

Art. 3

(Definizioni)

Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 recante: "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173. Si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.".

Titolo II Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4

(Anticipazione delle spese)

1.Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2.Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;

Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 694, comma 1, del codice di procedura penale: "1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.".+ - Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si veda la nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 76: "Art. 76. (Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna). - 1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.".

Art. 5

(Spese ripetibili e non ripetibili)

3.Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

Art. 6

(Remissione del debito)

1.Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.

2.Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3.La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.

Note all'art. 6: - Si trascrive l'art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario: "8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali.".

Art. 7

(Rogatorie all'estero)

1.Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.

Titolo III Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8

(Onere delle spese)

1.Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2.Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Art. 8-bis

(( (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero).)) ((

1.Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.

2.Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.)) ((95))

PARTE II VOCI DI SPESA Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario))

Art. 9

(Contributo unificato)

1.E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, (( . . . )) nel processo amministrativo ((e nel processo tributario)) , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

((1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.))

((27))

Art. 10

(L) Esenzioni

1.Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (27)

2.Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3.Non sono soggetti al contributo unificato ((i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V)) , del codice di procedura civile. (27) ((95))

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.