DECRETO 16 maggio 2002, n. 109
4.La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che vertera', oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.
5.Nell'ambito della prova orale e' altresi' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell'articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprendera', altresi', l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalita' che saranno indicate nel bando di concorso.
6.Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.
7.L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova.
8.La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
Art. 12
Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico
1.La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3.Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4.Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
5.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.
6.La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 302
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.
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