DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. 132
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 395 del 1990;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre;
Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Assunzione degli atleti
1.L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.
2.I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
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