LEGGE 11 luglio 2002, n. 140
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2002, n. 92 All'articolo 1: al comma 1, le parole: "La disciplina", sono sostituite dalle seguenti: "Il termine per l'applicazione della disciplina" e la parola: "differita", e' sostituita dalla seguente: "differito"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1".
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