DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163
Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca: (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15, della legge 8 marzo 2000, n. 53). Si trascrive il testo degli articoli 16, 27, 28, 32, 39 e 47: "Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1. E' vietato adibite al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.". "Art. 27 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali). - 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'art. 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore eta'. 2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione. 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'art. 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.". "Art. 28 (Congedo di paternita). - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.". "Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell' ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.". "Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nella immediate vicinanze di essa.". "Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articono non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.". - Si trascrive il testo dell'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: "Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. 3. Per il personale di cui all'art. 1, comma l, la licenza breve e' soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 15
Indennita' di presenza festiva
1.A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139: "Art. 7 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 63.000.
Art. 16
Diritto allo studio
1.Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.
Nota all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.
Art. 17
Buono-pasto
1.L'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.
2.L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. ((5))
Art. 18
Asili nido
1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2.A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui. ((5))
Art. 19
Proroga concessione alloggi
1.Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.
Nota all'art. 19: - Il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, reca: regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.
Art. 20
Proroga di efficacia di norme
1.Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
Note all'art. 20: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.360, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si rimanda alle note all'art. 3.
Art. 21
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 180,59 per il 2002 ed in milioni di euro 326,68 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Difesa, foglio n. 132
Nota all'art. 21: - La legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' citata nelle note alle premesse
Tabelle
Tabella 1 (art. 5, comma 1) INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
Grado
Misure mensili lorde euro
Tenente Colonnello +25 ... 402,84
Tenente Colonnello ...
371,85
Maggiore ... 343,44
Capitano ...
333,11
Tenente ... 299,55
Sottotenente ... 165,27
Primo Maresciallo +29 ... 343,44
Primo Maresciallo +25 ... 333,11
Primo Maresciallo ... 299,55
Maresciallo Capo +25 ... 299,55
Maresciallo Capo ... 278,89
Maresciallo Ordinario +15 ... 258,23
Maresciallo Ordinario +10 ... 237,57
Maresciallo Ordinario ... 180,76
Maresciallo ... 154,94
Sergente Maggiore Capo +25 anni 299,55
Sergente Maggiore Capo ... 278,89
Sergente Maggiore +18 anni 258,23
Sergente Maggiore +15 anni 237,57
Sergente Maggiore 180,76
Sergente +10 anni 180,76
Sergente ... 160,00
Caporal Maggiore Capo scelto +29 anni 278,89
Caporal Maggiore Capo scelto +25 anni 258,23
Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni 237,57
Caporal Maggiore Capo scelto ... 229,82
Caporal Maggiore Capo ... 180,76
Caporal Maggiore scelto ... 154,94
1° Caporal Maggiore ...... 120,00
)) (2) (5) ((7)) ------- Tabella 2 (art. 9, comma 2) ===================================================================== COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA
Grado Fascia Importo
1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg. I 36,00
Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresc. Ordinario Maresc. Capo S. Tenente II 39,00
Primo Maresciallo Tenente Capitano III 42,00
Maggiore Ten. Col. IV 47,00
(2) ------- Tabella 3 (art. 9, comma 6) ===================================================================== COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO
Grado Fascia lunedi-venerdi' sabato-domenica e festivi
1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg. I 62,00 124,00
Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresc. Ordinario Maresc. Capo S. Tenente II 66,00 131,00
Primo Maresciallo Tenente Capitano III 72,00 143,00
Maggiore Ten. Col. IV 85,00 165,00
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