DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164
Nota all'art. 40: - La legge 22 maggio 1975, n. 152, reca "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art. 32: "Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".
Titolo III FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 41
Ambito di applicazione e durata
1.Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.
2.Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle procedure.
Nota all'art. 41: - L'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 42
Nuovi stipendi
1.
2.
3.
4.Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art. 43
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4.
Nota all'art. 43: - L'art. 822 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nella nota all'art. 4. - L'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' riportato nella nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' riportato nella nota all'art. 4.
Art. 44
Indennita' pensionabile
Art. 45
Indennita' integrativa speciale
1.A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art. 46
Trattamento di missione
1.Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3.Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4.Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5.La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora. ((6))
6.Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell' ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
7.L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8.La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
9.L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.
10.A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
11.Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
12.I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
13.Fermo restando quanto stabilito al comma 10, le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 47
Trattamento economico di trasferimento
1.L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
2.Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4.A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5.Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6.Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7.In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo dall'entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 47: - Il testo dell'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' riportato nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' riportato nelle note all'art. 8.
Art. 48
Servizi esterni
1.A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.
Nota all'art. 48: - Si trascrive il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995: "Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno". - Si trascrive il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999: "Art. 50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'art. 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno".
Art. 49
Indennita' di ordine pubblico
1.L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2.Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3.L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.
4.Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5.Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 49: - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' riportato nelle note all'art. 10.
Art. 50
Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86
1.A decorrere dal 1 gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2.Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3.
Nota all'art. 50: - La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca "disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"; se ne riporta l'art. 3: "Art. 3 (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicoflsiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo. 6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'. 7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero".
Art. 51
Indennita' di presenza notturna e festiva
1.A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.((10))
2.A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Art. 52
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1.Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2.Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'. (6)
3.Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ((7))
4.Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
5.L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6.Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7.Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8.Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.
Art. 53
Efficienza dei servizi istituzionali
2.Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4.((Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.))
4-bis.((Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.))
4-ter.((Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.))
4-quater.((Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.))
4-quinquies.((Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.))
4-sexies.((In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.))
5.Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. (2) (3) (4) (5) (6) (8)
Art. 54
Orario di lavoro
1.La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
2.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4.Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5.I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
Art. 55
Licenza ordinaria
1.Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.
2.Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Art. 56
Licenze straordinarie e aspettativa
1.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.
3.Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero e' collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
Nota all'art. 56: - L'art. 3, comma 39 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note all'art. 19. - Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995: "Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giomi venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giomi trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. 3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 57
Congedo per la formazione
1.Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.
2.Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione.
3.Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4.Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5.Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
6.Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
Nota all'art. 57: - L'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' riportato nelle note all'art. 20.
Art. 58
Licenza straordinaria per congedo parentale
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternita', al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco dell triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3.In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternita' non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4.In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5.In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6.Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternita', e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7.Al personale femminile dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocato in congedo di maternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8.I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
Nota all'art. 58: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21. - Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21. - Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995: "Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. 3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21. - Il testo degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21. - Il testo degli articoli 39, 40, 41 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
Art. 59
Diritto allo studio
1.Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del secondo quadriennio normativo Polizia, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
Nota all'art. 59: - Si trascrive il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999: "Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali. 5. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno".
Art. 60
Buono-pasto
1.Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
Nota all'art. 60: - Si trascrive il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999: "Art. 61 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie discipinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000. 3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".
Art. 61
Asili nido
1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2.A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
3.La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia. ((6))
Art. 62
Tutela assicurativa
Art. 63
Tutela legale
1.Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 63: - Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' riportato nella nota all'art. 40.
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64
Proroga di efficacia di norme
1.Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Nota all'art. 64: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.
Art. 65
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133
Tabelle
Tabella n. 1 Art 13, comma 2 (( | QUALIFICA | Emolumento aggiuntivo fisso di polizia euro | | --- | --- | | Vice Questore Aggiunto (+25) | 85,00 | | Vice Questore Aggiunto | 80,00 | | Commissario Capo | 75,00 | | Commissario | 95,00 | | Vice Commissario | 90,00 | | Ispettore Superiore s.U.P.S. (+29) | 75,00 | | Ispettore Superiore s.U.P.S. (+25) | 75,00 | | Ispettore Superiore s.U.P.S. | 105,00 | | Ispettore Capo (+25) | 100,00 | | Ispettore Capo | 110,00 | | Ispettore (+15) | 110,00 | | Ispettore (+10) | 130,00 | | Ispettore | 150,00 | | Vice Ispettore | 150,00 | | Sovrintendente Capo (+25) | 100,00 | | Sovrintendente Capo | 110,00 | | Sovrintendente (+18) | 110,00 | | Sovrintendente (+15) | 130,00 | | Sovrintendente | 215,00 | | Vice Sovrintendente + 10 | 215,00 | | Vice Sovrintendente | 215,00 | | Assistente Capo (+29) | 105,00 | | Assistente Capo (+25) | 105,00 | | Assistente Capo (+17) | 130,00 | | Assistente Capo | 145,00 | | Assistente | 220,00 | | Agente scelto | 200,00 | | Agente | 220,00 | )) ((6)) Tabella n. 2 Art. 52, comma 2 (( | GRADO | Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia euro | | --- | --- | | Tenente Colonnello (+25) | 85,00 | | Tenente Colonnello | 80,00 | | Maggiore | 80,00 | | Capitano | 75,00 | | Tenente 95,00 | | | Sottotenente | 90,00 | | Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e maresciallo Aiutante (+29) | 75,00 | | Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+25) | 75,00 | | Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante | 105,00 | | Maresciallo Capo (+25) | 100,00 | | Maresciallo Capo | 110,00 | | Maresciallo Ordinario (+15) | 110,00 | | Maresciallo Ordinario (+10) | 130,00 | | Maresciallo Ordinario | 150,00 | | Maresciallo | 150,00 | | Brigadiere Capo (+25) | 100,00 | | Brigadiere Capo | 110,00 | | Brigadiere (+18) | 110,00 | | Brigadiere (+15) | 130,00 | | Brigadiere | 215,00 | | Vice Brigadiere (+ 10) | 215,00 | | Vice Brigadiere | 215,00 | | Appuntato scelto (+29) | 105,00 | | Appuntato scelto (+25) | 105,00 | | Appuntato scelto (+17) | 130,00 | | Appuntato scelto | 145,00 | | Appuntato | 220,00 | | Carabiniere scelto e Finanziere scelto | 200,00 | | Carabiniere e Finanziere | 220,00 | )) ((6)) Tabella A Artt. 14 e 53
Anno 2002 (in milioni di euro)
Anno 2003 (in milioni di euro)
Polizia di Stato 8,20 17,40
Corpo della Polizia penitenziaria
Corpo forestale dello Stato 0,80 1,60
Arma dei carabinieri 6,40 13,70
Corpo della Guardia di finanza 6,80 14,50
Totali 22,20 47,20
N.B.: a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.
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