DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Definizioni
Art. 1
Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento; c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme: 1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione; 2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione; 3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioe' i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio; 4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica; 5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi; d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale; e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega; f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto; g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II. h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono; i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto; l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto; m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto; n) per "indennita' di mora", le indennita' previste all'articolo 7, comma 3, del decreto; o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata; p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto; ((q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;)) r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto; s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta' riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformita' dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto; s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione; s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.
Capo II I metalli preziosi e loro titoli legali prelevamento di campioni, metodi di analisi
Art. 2
1.L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.
2.Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo puo' essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
3.Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla eventuale eterogeneita' della lega o dalla natura composita delle diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso in millesimi.
4.Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.
Art. 3
1.In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalita' di prelievo dei campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi in sede di analisi.
Art. 4
1.Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore.
2.E' ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioe' di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.
3.Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.
4.Il marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo sono impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso prima di essere posti in commercio.
5.Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono pronti per la vendita, ad eccezione dell'ipotesi prevista all'articolo 20, comma 1, quando recano impresso il titolo ed il marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o, comunque, quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.
6.Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5.
7.La tabella di comparazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto riporta le informazioni esplicative secondo lo schema riportato all'allegato I.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 4, cosi' recita: "4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.".
Art. 5
1.In relazione alla riconosciuta difficolta' di imprimere il prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da orologio in metallo prezioso, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, e' consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di identificazione dell'importatore.
2.La stessa facolta' e' accordata all'importatore di oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o comunque aventi caratteristiche di fragilita' tali da impedirne la marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.
Art. 6
1.La tolleranza di dieci millesimi, e' ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, a saldatura semplice, e cioe' per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime, sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso titolo.
2.Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva, saldature escluse, non e' inferiore al titolo tollerato dall'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto.
3.La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, e' ammessa sui soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753 millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nell'allegato V di cui all'articolo 16.
4.Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ai fini dell'eventuale concessione delle tolleranze sul titolo nominale di cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista seguendo i criteri indicati negli stessi commi.
5.In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui cio' si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame e' integrato da ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalita' di prelievo di campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998 n. 128. - Per l'art. 3, comma 4, vedi nota all'art. 1.
Art. 7
1.Ai fini della costituzione del campione di analisi il quantitativo di metallo da prelevare e' tale da consentire per ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto dall'articolo 44.
2.Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime, portanti impresso il titolo dichiarato ed il marchio d'identificazione, tranne che nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura o dell'unghiatura in piu' punti, compatibilmente con le caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei, eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati puo' procedersi anche con il metodo della raschiatura.
3.Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle Camere di commercio, puo' essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi.
Art. 8
2.Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi.
3.Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi.
4.Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.
Art. 9
1.Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti gia' muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del marchio d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da impiegare siano convenientemente puliti.
2.Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di metallo di cui all'articolo 7, comma 2, si evita, laddove cio' sia tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facolta' di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale delle camere di commercio.
3.Parte della materia prelevata puo' essere trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le modalita' e per gli scopi di cui all'articolo 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.
Art. 10
1.Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto puo' essere operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio da' adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento e' eseguito quando cio' e' esplicitamente richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.
2.La fusione dell'oggetto e' eseguita presso i laboratori di analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza di personale della camera di commercio.
Art. 11
1.I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai fini della legge, sono quelli riportati all'allegato II.
2.Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame.
((
3.Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II.
))
3-bis.I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.
Capo III Marchio di identificazione e titoli
Art. 12
1.Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III.
((
2.In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione e' realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.
3.Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.
))
4.Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione puo' essere realizzato anche in altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.
5.Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle Camere di commercio.
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