LEGGE 11 luglio 2002, n. 177
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
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