LEGGE 1 agosto 2002, n. 173
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza:
Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 2002, N. 107 All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare". All'articolo 3: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche"; al comma 2, sono soppresse le parole: ", lettere a) e b).": e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e' stabilita in tre anni". All'articolo 4, al comma 1, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".
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