LEGGE 11 luglio 2002, n. 167
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convenzione - art. I
Traduzione non Ufficiale CONVENZIONE EMENDATA PREAMBOLO Gli Stati Parti alla presente Convenzione, Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i loro popoli e le loro economie come pure la loro volonta' di potenziare la loro cooperazione in questo campo, Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea provvisoria per le Telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE" e' stata istituita allo scopo di utilizzare i settori spaziali dei sistemi europei di telecomunicazioni via satellite, In considerazione delle disposizioni pertinenti del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, fatto a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, Desiderando proseguire l'installazione e l'utilizzazione del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell'ambita di una rete trans-europea di telecomunicazioni, al fine di offrire a tutti gli Stati partecipanti servizi di telecomunicazioni, fatti salvi i i diritti e gli obblighi degli Stati che sono Parti di accordi comunitari ed internazionali pertinenti, Riconoscendo la necessita' di seguire l'andamento tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvisi come necessaria; ed in particolare la volonta' di trasferire le attivita' operative ed il corrispondente attivo di EUTELSAT ad un societa' anonima dipendente da una giurisdizione nazionale tale: societa' essendo gestita, su una sana base economica e finanziaria in conformita' ai principi concordati in materia commerciale ed all'Intesa, Hanno convenuto quanto segue ARTICOLO I (Definizioni) Ai fini della presente Convenzione: a) Il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT, compreso il suo preambolo e relativi annessi, aperta alla firma dei Governi a Parigi il 15 luglio 1982, come ulteriormente emendata; b) l'espressione "Accordo provvisorio" indica l'Accordo relativo all'istituzione dell'organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE", concluso a Parigi il 13 maggio 1977 tra Amministrazioni o enti privati abilitati, e depositato presso l'Amministrazione francese; c) l'espressione "Accordo ECS" indica l'Accordo addizionale all'Accordo provvisorio, relativo al settore spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite del servizio fisso (ECS), fatto a Parigi il 10 marzo 1978; d) il termine "Parte" indica uno Stato nei confronti del quale la Convenzione e' entrata in vigore o e' applicata a titolo provvisorio; e) l'espressione "Direttore generale di EUTELSAT" indica il capo dell'organo esecutivo di EUTELSAT; f) l'espressione "Segretario esecutivo di EUTELSAT" indica il capo del Segretariato di EUTELSAT; g) l'espressione "Societa' Eutelsat S.A." indica una societa' disciplinata dalle leggi di una delle Parti; essa sara' inizialmente installata in Francia; h) l'espressione "settore spaziale" indica un insieme di satelliti di telecomunicazioni nonche' gli impianti d'inseguimento, di telemisura, di telecomando, di controllo, di monitoraggio e le altre attrezzature connesse, necessarie per il funzionamento di questi satelliti; i) l'espressione "sistema satellitare" indica l'insieme costituito da un settore spaziale e dalle stazioni terrestri aventi accesso a tale settore spaziale; j) il termine "telecomunicazioni" indica qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti d'immagini, di suoni o d'informazioni di qualsiasi natura, via cavo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici; k) l'espressione "Principi di base" designa i principi di cui all'articolo III a) della Convenzione; l) Il termine "Intesa" designa l'Intesa fra EUTELSAT e la Societa' Eutelsat S.A. avente come oggetto la definizione delle relazioni fra EUTELSAT e la societa' Eutelsat S.A. nonche' i loro rispettivi obblighi, ed in particolare di fornire un quadro che consenta ad EUTELSAT di garantire la supervisione e l'osservanza, da parte della Societa' Eutelsat S.A., dei Principi di base.
Convenzione - art. II
ARTICOLO II (Creazione di EUTELSAT e della Societa' Eutelsat S.A.) a) Con la presente Convenzione, le Parti creano l'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite, di seguito designata EUTELSAT. b) i) La Societa' Eutelsat e' creata in vista di utilizzare un sistema satellitare e fornire servizi satellitari; a tal fine l'attivo e le attivita' operative di EUTELSAT sono trasferite alla Societa' Eutetsat S.A. ii) La Societa' Eutelsat S.A. e' disciplinata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione. iii) Ogni Parte sul cui territorio e' stabilita la sede della Societa' Eutelsat S.A. o su cui sono situati o utilizzati degli attivi, prende, in conformita' alle intese da concludere tra la Parte e la Societa' Eutelsat S.A., le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Societa' Eutelsat S.A. c) Le relazioni fra EUTELSAT e la Societa' Eutelsat S.A. sono definite nell'Intesa. d) Le disposizioni rilevanti dell'Annesso A della Convenzione mirano a garantire la continuita' fra le attivita' di EUTELSAT e quelle della Societa' Eutelsat S.A.
Convenzione - art. III
ARTICOLO III (Scopo di EUTELSAT) a) EUTELSAT ha come scopo principale di vigilare affinche' la Societa' Eutelsat S.A. rispetti i principi di base enunciati nel presente articolo, vale a dire: i) gli obblighi del servizio pubblico/servizio universale: questi obblighi si applicano al settore spaziale ed al suo uso in vista di fornire servizi collegati alla rete telefonica pubblica commutata; per quanto riguarda i servizi audiovisivi ed i servizi futuri, essi saranno offerti in conformita' alle regolamentazioni nazionali ed agli accordi internazionali pertinenti, in particolare alle norme della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, tenendo conto delle disposizioni che si applicano al concetto di servizio universale ed alla societa' dell'informazione; ii) portata pan-europea del sistema satellitare: grazie alla portata pan-europea del suo sistema satellitare, la Societa' Eutelsat S.A. fara' ogni sforzo per raggiungere, su base economica, tutte le zone in cui vi e' il bisogno di servizi di comunicazione negli Stati membri; iii) non-discriminazione: i servizi sono forniti agli utenti su base equa, fatta salva la flessibilita' commerciale e la conformita' con la legislazione in vigore; iv) concorrenza leale: la Societa' Eutelsat S.A. si conforma a tutte le leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di concorrenza. b) Lo scopo di EUTELSAT e' altresi' di garantire la continuita' in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Societa' Eutelsat S.A., in particolare secondo i termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto concerne l'uso delle frequenze.
Convenzione - art. IV
ARTICOLO IV (Personalita' giuridica) a) EUTELSAT ha personalita' giuridica. b) EUTELSAT possiede la piena capacita' richiesta per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi, ed in particolare per: i) stipulare contratti; ii) acquistare, prendere in affitto, detenere e disporre di beni mobili ed immobili; iii)avere legittimazione processuale; iv) concludere accordi con Stati o organizzazioni internazionali.
Convenzione - art. V
ARTICOLO V (Costi) a) Sono stipulate intese fra EUTELSAT e la Societa' EUTELSAT S.A. per coprire i costi e le spese di EUTELSAT, in conformita' all'intesa. b) I costi inerenti all'istituzione ed al funzionamento del Segretariato che comprendono, senza peraltro limitarvisi, le spese di affitto e di manutenzione dei locali, i salari e gli emolumenti del personale, le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea delle Parti, le spese di consultazione fra EUTELSAT e le Parti ed altre organizzazioni, ed i costi inerenti all'applicazione delle misure adottate da EUTELSAT in forza dell'articolo III, al fine di vigilare che la Societa' Eutelsat S.A. rispetti i principi di base, sono a carico della Societa' Eutelsat S.A. in conformita' alle norme del paragrafo a) dell'articolo V, nei limiti massimi stabiliti dall'Intesa.
Convenzione - art. VI
ARTICOLO VI (Struttura di EUTELSAT) a) EUTELSAT comprende i seguenti organi: i) l'Assemblea delle Parti; ii) il Segretariato, diretto dal Segretario esecutivo b) Ciascun organo agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dalla Convenzione.
Convenzione - art. VII
ARTICOLO VII (Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni) a) L'Assemblea delle Parti e' composta da tutte le Parti. b) Una Parte puo' incaricare un'altra Parte di rappresentarla ad una sessione della Assemblea delle Parti, ma nessuna Parte puo' rappresentare piu' di altre due Parti; c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti e' convocata dal Direttore generale e si terra' nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni, salvo se l'Assemblea delle Parti decide in sessione ordinaria, che la successiva sessione sara' tenuta ad una diversa scadenza. d) L'Assemblea delle Parti puo' inoltre tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o piu' Parti, con l'approvazione di almeno un terzo delle Parti o su richiesta della Societa' Eutelsat S.A. Ogni richiesta di convocazione di sessione straordinaria deve essere motivata. e) Sono a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alle sessioni dell'Assemblea delle Parti.
Convenzione - art. VIII
ARTICOLO VIII (Assemblea delle Parti- Procedura) a) Ciascuna Parte dispone di un voto all'Assemblea delle Parti. Le Parti che si astengono durante una votazione sono considerate come non aventi votato. b) Le decisioni relative a questioni di merito sono prese sulla base di un voto affermativo emanato da almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che rappresenta una o due altre Parti in attuazione delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo VII della Convenzione puo' votare separatamente per ciascuna Parte che rappresenta. c) Le decisioni relative a questioni di procedura sono prese mediante un voto affermativo emanato a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, ciascuna disponendo di un voto. d) Per ciascuna sessione dell'Assemblea delle Parti, il quorum e' costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice di tutte le Parti, alla condizione che almeno un terzo di tutte le Parti sia presente. e) L'Assemblea delle Parti adotta il proprio regolamento interno, il quale deve essere conforme alle norme della Convenzione e che prevede in particolare: i) le modalita' di elezione del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza; ii) la procedura di convocazione delle sue riunioni; iii) le disposizioni relative alla rappresentanza ed all'accreditamento; iv) le procedure di voto.
Convenzione - art. IX
ARTICOLO IX (Assemblea delle Parti - Funzioni) L'Assemblea delle Pani esercita le seguenti funzioni: a) esamina le attivita' della Societa' Eutelsat S.A. in relazione ai Principi di base. La Societa' Eutelsat S.a. puo' formulare raccomandazioni al riguardo, di cui l'Assemblea delle Parti dovra' tenere conto; b) vigila sull'osservanza dei Principi di base da parte della Societa' Eutelsat S.A., in conformita' all'Intesa; c) decide in merito ai cambiamenti che ci si propone di apportare all'Intesa, tali cambiamenti essendo subordinati ad un accordo fra le parti all'Intesa; d) prende le decisioni necessarie al fine di garantire la continuita' in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Societa' Eutelsat S.A., in particolare ai termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto riguarda l'utilizzazione delle frequenze; e) decide sulle questioni relative alle relazioni ufficiali fra EUTELSAT e gli Stati, a prescindere se sono o meno Parti, o le organizzazioni internazionali e, in particolare, negozia l'Accordo di sede menzionato al paragrafo c) dell'articolo XII della Convenzione; f) decide in merito a qualsiasi proposta volta a porre fine alla Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIV; g) esamina i reclami che le sono sottoposti dalle Parti; h) adotta, in forza delle disposizioni dell'articolo XIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte da EUTELSAT; i) decide su ogni proposta di emendamento alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, e sottopone alla Societa' Eutelsat S.A. ogni proposta di emendamento suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attivita'; j) decide su ogni domanda di adesione presentata, in conformita' alle disposizioni del paragrafo e) dell'articolo XVIII della Convenzione; k) ai sensi dell'articolo X della Convenzione, nomina il Segretario esecutivo ed ha facolta' di revocarlo e, su raccomandazione del Segretario esecutivo, determina l'organico, lo statuto e le condizioni d'impiego di tutto il personale del Segretariato, in debita considerazione dell'Intesa; l) designa un alto funzionario del Segretariato, il quale agisce in qualita' di Segretario esecutivo interinale, quando il Segretario esecutivo e' assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, o quando il posto di Segretario esecutivo e' vacante; m) approva il bilancio preventivo annuale o biennale; n) approva i cambiamenti del luogo d'installazione della Societa' Eutelsat S.A. in conformita' alle disposizioni dell'Intesa.
Convenzione - art. X
ARTICOLO X (Segretariato) a) Il Segretariato e' diretto dal Segretario esecutivo nominato dall'Assemblea delle Parti. b) La durata del mandato del Segretario esecutivo e' di quattro anni, a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente. c) L'Assemblea delle Parti puo' revocare il Segretario esecutivo, con decisione motivata, prima della fine del suo mandato. d) Il Segretario esecutivo e' il rappresentante legale di EUTELSAT. Egli agisce sotto l'autorita' dell'Assemblea delle Parti ed e' direttamente responsabile dinanzi a quest'ultima dell'esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato. e) Il Segretario esecutivo ha facolta' di nominare tutto il personale del Segretariato, subordinatamente alla approvazione dell'Assemblea, in conformita' alle disposizioni del paragrafo k) dell'articolo IX. f) In caso di posto vacante del Segretario esecutivo, quando quest'ultimo e' assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo interinale, debitamente designato dall'Assemblea delle Parti, dispone dei poteri conferiti dalla Convenzione al Segretario esecutivo. g) Il Segretario esecutivo ed il personale del Segretariato si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilita' in seno ad EUTELSAT.
Convenzione - art. XI
ARTICOLO XI (Diritti ed obblighi) a) Le Parti esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi derivanti dalla Convenzione in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione. b) Tutte le Parti possono partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali esse hanno il diritto di essere rappresentate, in conformita' alle disposizioni della Convenzione, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata da EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformita' alle disposizioni prese da EUTELSAT per tali riunioni, indipendentemente dal luogo in cui si tengono. c) Prima di ogni conferenza o riunione tenuta al di fuori dallo Stato dove EUTELSAT ha la sede, il Segretario esecutivo si accerta che le disposizioni concertate con la Parte che accoglie la conferenza o la riunione includano una disposizione relativa all'ammissione ed al soggiorno nello Stato dove la suddetta conferenza o riunione ha luogo, per tutta la durata di quest'ultima, dei rappresentanti di tutte le Parti aventi diritto di assistervi.
Convenzione - art. XII
ARTICOLO XII (Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita) a) La sede di EUTELSAT e' ubicata in Francia. b) Nell'ambito delle attivita' autorizzate dalla Convenzione, EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul territorio di tutte le Parti, da qualsiasi imposta sul reddito e da imposte dirette sui beni, nonche' da qualsiasi diritto doganale. c) In conformita' al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunita' ed esenzioni ad EUTELSAT, ai suoi funzionari ed alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a tali persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze. La Parte nel cui territorio e' situata la sede di EUTELSAT dovra', non appena possibile, negoziare o, se del caso rinegoziare con EUTELSAT un Accordo di sede concernente privilegi, esenzioni ed immunita'. Le altre Parti, devono altresi', non appena possibile, concludere un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed alle immunita'. L'Accordo di sede ed il Protocollo prevedono ciascuno le condizioni della loro scadenza e sono indipendenti dalla Convenzione.
Convenzione - art. XIII
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.