La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spettano altresì il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 258.228 euro a decorrere dal 2002.