LEGGE 27 settembre 2002, n. 232
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo
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