LEGGE 27 settembre 2002, n. 227

Type Legge
Publication 2002-09-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, chiamati in seguito le "Parti": facendo riferimento al Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994, facendo riferimento all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa dell'1 dicembre 1995, facendo riferimento al Protocollo esecutivo della Seconda Sessione della Commissione Mista Italo-Russa per la cooperazione scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000, esprimendo la volonta' comune di un ulteriore sviluppo della cooperazione a lungo termine e del partenariato costruttivo in diversi campi della utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico e della applicazione delle tecniche e tecnologie spaziali, nell'interesse dello sviluppo economico e sociale per il bene dei popoli di ambedue i Paesi, tenendo conto che lo sviluppo di questa cooperazione comporta un nuovo approccio in merito alla regolamentazione giuridica delle reciproche relazioni tra le Parti e determina la necessita' di iniziative politiche e di azioni finalizzate a livello governativo, manifestando il loro appoggio alle proposte delle Agenzie Spaziali di entrambi gli Stati relative alle vie e agli strumenti per ampliare la cooperazione e il coordinamento dei reciproci sforzi, prendendo in considerazione quanto disposto dal Trattato sui principi dell'attivita' degli Stati relativa alla esplorazione e all'uso dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna ed altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, adottato sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e da altri trattati ed accordi multilaterali in materia di esplorazione e di uso dello spazio extra-atmosferico a cui partecipano ambedue gli Stati, cercando di favorire l'ampliamento dell'utilizzazione dello spazio a scopi pacifici e nell'interesse della cooperazione internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivo e campo di validita' 1. Il presente Accordo ha lo scopo di favorire la creazione di un quadro di riferimento giuridico per concludere accordi ed altre intese in specifici settori ed indirizzi di attivita' congiunta, connessa alla esplorazione e all'uso dello spazio extra-atmosferico e alla applicazione delle tecniche e tecnologie spaziali. Le Parti si adopereranno affinche' il quadro organizzativo e giuridico dell'attivita' congiunta favorisca pienamente la promozione di nuove forme di interazione e l'aumento dell'efficacia del processo decisionale e preveda concreti meccanismi che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della cooperazione concordati. 2. Il supporto logistico all'attivita' congiunta sara' fornito dalle Parti, tenendo conto dei metodi e dei mezzi praticamente applicabili e includera' provvedimenti reciprocamente vantaggiosi a carattere giuridico, finanziario, amministrativo ed altro. 3. La cooperazione, nel quadro del presente Accordo, si effettuera' in conformita' alla legislazione in vigore in ciascuno dei due Stati, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale, senza pregiudizio all'adempimento dei rispettivi impegni relativi ad altri accordi internazionali ai quali partecipi ognuna delle Parti. 4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si impegnano ad applicarne le disposizioni anche alle attivita' ed ai progetti gia' iniziati antecedentemente.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Organizzazioni partecipanti 1. Le Parti nominano, rispettivamente, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Avio-Spaziale Russa (nominate in seguito "Enti competenti") quali Enti responsabili dell'attuazione e del coordinamento della cooperazione prevista dal presente Accordo. 2. Qualora necessario, conformemente alla legislazione in vigore nei loro Stati, le Parti o gli Enti competenti nominano, per intesa comune, rispettivamente, altri enti o organizzazioni al fine di svolgere attivita' specifiche nell'ambito di specifici programmi e progetti di cooperazione.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Campi di cooperazione La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si svolgera' nei seguenti campi: - scienza spaziale e studio dello spazio cosmico; - impiego delle tecniche e tecnologie spaziali, delle infrastrutture terrestri e delle infrastrutture orbitali abitate; - monitoraggio dell'ambiente terrestre dallo spazio; - meteorologia spaziale; - telerilevamento della Terra e degli altri corpi del sistema solare; - scienza dei materiali con tecnologia spaziale; - medicina e biotecnologia spaziale, telecomunicazioni spaziali e tecnologie connesse; - sistemi e tecnologie di navigazione satellitare; - elaborazione, produzione, lancio ed utilizzazione di sistemi spaziali; - voli pilotati; - servizi relativi ai lanci; - ricerche in materia di prevenzione e riduzione dei danni arrecati all'ambiente spaziale; - applicazione delle tecnologie spaziali, trasferimento all'industria dei risultati e delle tecnologie derivanti dalle ricerche spaziali. Ulteriori campi di cooperazione saranno definiti di comune accordo tra gli Enti competenti.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Forme di cooperazione La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si effettuera' nelle seguenti forme: - pianificazione, preparazione e realizzazione di programmi e progetti congiunti; - svolgimento di attivita' congiunta di ricerca, progettazione e sperimentazione; - progettazione, produzione, sperimentazione ed utilizzazione in comune di tecniche e tecnologie spaziali; - scambio di esperienze, di informazioni scientifiche e di dati tecnici; - messa a disposizione, su base di reciprocita', di attrezzature e di servizi; - svolgimento di simposi, di conferenze, di seminari specializzati e di altri eventi; - formazione dei quadri e realizzazione di programmi di scambio di scienziati; - utilizzazione di razzi vettori e di altri sistemi spaziali per la realizzazione dell'attivita' congiunta. Ulteriori forme di cooperazione saranno definite di comune accordo Ira gli Enti competenti.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Accordi ed intese addizionali 1. I programmi ed i progetti che ricadono nell'ambito del presente Accordo formano oggetto di ulteriori accordi tra le Parti o di singoli accordi, contratti o altre intese tra gli Enti competenti e tra altri enti ed organizzazioni designate. 2. Le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate invitano previo reciproco accordo, enti, organizzazioni e societa' dei Paesi terzi, nonche' organizzazioni internazionali, a partecipare ai programmi ed ai progetti attuati nell'ambito dell'attivita' congiunta, in conformita' al presente Accordo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Gruppi di lavoro Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate istituiscono, all'uopo, gruppi di lavoro misti al fine di definire metodi organizzativi e strumenti giuridici per la realizzazione di specifici programmi e progetti di cooperazione e con lo scopo di formulare proposte relative a nuovi campi di collaborazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Attivita' economiche ed industriali Le Parti forniscono sostegno ed assistenza all'instaurazione ed allo sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, enti, imprese e societa' di entrambi i Paesi nel campo dell'applicazione e dell'impiego industriale delle tecnologie spaziali di altra attivita' innovativa e promuovono la realizzazione di condizioni favorevoli per la loro partecipazione ai programmi ed ai progetti comuni. A tal fine le Parti favoriscono la conclusione di accordi e di contratti a condizioni di reciproco vantaggio.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Principi di finanziamento 1. Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designati sono responsabili della realizzazione e del finanziamento dei lavori e delle attivita' che vengono loro affidati nell'ambito del presente Accordo, tenuto conto dei mezzi finanziari di cui dispongono. 2. I programmi ed i progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo possono avere carattere commerciale o non commerciale e possono essere attuati, rispettivamente, o su base contrattuale o in assenza di pagamenti reciproci su base di accordi, contratti o altre intese.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Proprieta' intellettuale Le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono definire negli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, o in separati accordi, le disposizioni sulla tutela e sulla ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale applicabili a specifici progetti cd attivita'. In assenza di accordi che includano disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, di tutela e di ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale, queste ultime si realizzano secondo l'Allegato che fa parte integrante del presente Accordo. In presenza di accordi che includano disposizioni sulla proprieta' intellettuale, si fara' in essi riferimento all'Allegato, qualora esso sia compatibile ed applicabile alle fattispecie non previste negli accordi stessi.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Scambio di informazioni e di mezzi tecnici 1. Nel rispetto dei criteri di confidenzialita', riportati nell'Allegato, le Parti, i loro Enti competenti, altri enti ed organizzazioni designate assicurano, su base di reciprocita' e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati delle ricerche e dei lavori scientifici svolti in comune e, a tal fine, incoraggiano Io scambio delle relative informazioni e dei dati. Tali informazioni e dati non possono essere trasferiti a terzi senza comune assenso scritto. 2. Le Parti favoriscono, per il tramite dei loro Enti competenti, lo scambio reciproco di informazioni relative ai principali indirizzi dei programmi spaziali nazionali dei loro Stati. 3. Ciascuna delle Parti assicura il rispetto degli interessi dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, in materia di tutela giuridica dei loro beni, utilizzati sul territorio del proprio Stato in relazione all'attivita' svolta nell'ambito del presente Accordo, compresa, nei rispettivi casi, l'immunita' di tali beni da ogni forma e tipo di sequestro o procedimento esecutivo. 4. La gestione di informazioni coperte da una classifica di sicurezza, applicata ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, prodotte o acquisite dalle Parti, Enti competenti ed organizzazioni designate, nell'ambito del presente Accordo, verra' regolata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate del 12 aprile 2000.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Assistenza all'attivita' del personale Conformemente alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, ciascuna Parte adotta le necessarie misure, compreso il rilascio della documentazione necessaria, per agevolare l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato delle persone inviate in missione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo dall'altra Parte, dal suo Ente competente o da altri enti ed organizzazioni designati, nonche' dei loro familiari. Ogni Parte, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilita il rilascio della documentazione necessaria per il soggiorno nel territorio del proprio Stato delle persone sopra indicate e dei loro familiari.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Trasferimento di beni 1. Ai fini del presente Accordo, con il termine "beni" si intendono apparecchiature spaziali, vettori e loro componenti, nonche' ogni oggetto, o materiale, di origine naturale o artificiale, che viene fornito o prodotto, comprese le attrezzature per il controllo e per la sperimentazione, nonche' le tecnologie sotto forma di informazione e di dati tecnici, registrati su supporti materiali, necessari per la loro elaborazione, produzione e applicazione. Nella categoria dei beni rientrano anche informazioni e dati contenuti in qualsiasi supporto materiale, ivi compresi: - software e banche dati frutto di ricerche, di indagini o di elaborazioni; - invenzioni; - studi di progetti sperimentali o tecnico-ingegneristici; - know-how, comprese la documentazione per la produzione e le relative specifiche tecniche; - dati relativi ad elaborazioni progettuali (di ricerche, di sperimentazione, ingegneristiche) nonche' relativi a prototipi sperimentali. 2. Le Parti, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilitano l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato dei beni richiesti dall'attuazione deI presente Accordo. 3. Le Parti provvedono all'espletamento delle formalita' doganali relative ai beni che vengono trasferiti attraverso le frontiere doganali dei loro rispettivi Stati e destinati direttamente ai fini della cooperazione nell'ambito e alle condizioni del presente Accordo, in esenzione dai diritti e dalle imposte di importazione-esportazione che vengono riscossi dalle rispettive Autori doganali. 4. Tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Accordo, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte di importazione/esportazione viene concessa anche per i beni destinati ai fini del presente Accordo, che vengono importati nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio della Federazione Russa da Paesi terzi e/o vengono esportati dal territorio della Repubblica italiana o dal territorio della Federazione Russa verso Paesi terzi, indipendentemente dal Paese di provenienza, a condizione che tali operazioni vengano confermate per iscritto negli accordi (intese) tra gli Enti competenti o altri Enti designati dalle Parti. Queste operazioni o gli accordi (intese) vengono confermati, ove necessario, dalla rispettiva Parte. 5. Gli Enti competenti od altri enti designati dalle Parti confermano agli Organi doganali dei rispettivi Stati che le operazioni relative al trasferimento dei beni si effettuano nell'ambito del presente Accordo. Qualora necessario, tali conferme possono essere oggetto di decisione detta specifica Parte. 6. Nel rispetto delle procedure previste dal punto 5 del presente Articolo, i beni possono essere importati e/o esportati, in esenzione dai diritti e dalle imposte la cui riscossione viene effettuata dagli Organi doganali, anche nell'ambito di: - forniture gratuite di beni per assistenza tecnica necessarie per l'individuazione di nuovi indirizzi di cooperazione nei diversi campi dell'attivita' spaziale; - attivita' congiunta di ricerca e di progettazione sperimentale relativa all'impiego dei risultati tecnologici secondari conseguiti nel corso della ricerca e della utilizzazione dello spazio extra-atmosferico o dell'attivita' che richiede lo svolgimento di ricerche speciali, in particolare la redazione di studi di fattibilita', la realizzazione di progetti e studi sperimentali. 7. Nei casi in cui la realizzazione su base di reciprocita' delle norme e dei principi concordati inerenti alle predette esenzioni nell'ambito delle suddette attivita' congiunte sia riconosciuta impossibile in virtu' della legislazione applicabile nel territorio della Repubblica Italiana o della legislazione della Federazione Russa, la rispettiva Parte cerchera' di far si' che l'imposizione di diritti ed imposte dovuta al trasferimento dei beni attraverso la frontiera doganale del proprio Stato non abbia ripercussioni finanziarie per l'altra Parte, il suo Ente competente e per altri enti ed organizzazioni designate. 8. In casi di necessita', le Parti cercano di diminuire l'ammontare dei pagamenti relativi al disbrigo delle formalita' doganali e di altri pagamenti gravanti sui beni importati e/o esportati nel quadro del presente Accordo. 9. Le disposizioni del presente Accordo non sono estese ai beni tassati con l'imposta sui consumi.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Responsabilita' 1. Al fine di stimolare lo sviluppo dell'attivita' congiunta nell'ambito del presente Accordo, le Parti stabiliscono, nei loro rapporti reciproci e (rispettivamente) tra i loro Enti competenti ed altri enti e organizzazioni designate, il principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita'. Conformemente a questo principio, ciascuna Parte, il suo Ente competente ed altri enti ed organizzazioni designate non avanzeranno, su base di reciprocita', nei confronti dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, pretese o ricorsi per i danni che, a seguito dell'attivita' nell'ambito del presente Accordo, possano essere arrecati, senza dolo, ai loro beni, nonche' alle persone in servizio presso di loro o a lavoratori assunti a contratto o su appalto. Le concrete condizioni di applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita', comprese le modalita' per la sua estensione all'attivita' degli appaltatori e dei subappaltatori, formano oggetto di specifici accordi tra le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate. 2. L'applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita' non pregiudica l'applicazione delle norme e dei principi in materia di responsabilita' degli Stati, conformemente al diritto internazionale. Qualora fossero avanzate pretese ai sensi della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni arrecati dagli oggetti spaziali del 29 marzo 1972, adottata sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le Parti svolgeranno, senza indugio, consultazioni su ogni aspetto della responsabilita' che potesse sorgere, sulla ripartizione di questa responsabilita' e sulla difesa dalle pretese avanzate.

Accordo-art. 14

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