LEGGE 27 settembre 2002, n. 228
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.