DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 254
3.Delle verifiche e' redatto processo verbale dando contezza dei criteri adottati per il campionamento di cui al comma 1. Nei casi di riscontrate gravi inadempienze copia del processo verbale e' trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
4.Copia del processo verbale e' trasmesso anche alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti nei casi di gravi inadempienze riscontrate nella custodia dei beni affidati al consegnatario sottoposto alla resa del conto giudiziale.
Art. 28
Controlli sulle tipografie, laboratori, officine e centri di elaborazione dati
l. Le tipografie, i laboratori, le officine, i centri di elaborazione dati costituiti presso le amministrazioni centrali non aventi carattere riservato, sono assoggettati al sistema di controllo tecnico-amministrativo deliberato da ciascuna amministrazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 5. 2. Le tipografie, i laboratori, le officine ed i centri di elaborazione dati aventi carattere riservato sono individuati con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 29
Controlli del Ministero dell'economia e delle finanze
1.Gli uffici riscontranti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare propri funzionari di effettuare verifiche tendenti ad accertare la regolarita' della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari.
2.Delle verifiche di cui al comma l sono redatte apposite relazioni che, in casi di gravi inadempienze, sono trasmesse in copia alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonche' alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Art. 30
Ritardata o mancata resa della contabilita'
1.In caso di ritardata o mancata resa della contabilita' amministrativa si applicano, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, ad iniziativa del direttore dell'ufficio riscontrante, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2.Al consegnatario che non presenta il conto giudiziale della propria gestione nei termini prescritti si applicano le norme relative al giudizio per mancata resa del conto giudiziale.
Nota all'art. 30: - Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: "8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita' amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.".
Capo IV Consegnatari del Ministero degli affari esteri
Art. 31
Consegnatari delle sedi all'estero
l. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, ai consegnatari delle sedi all'estero, di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.
Note all'art. 31: - Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 13 (Inventari). - 1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche' le proposte di dismissione. 2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso. 3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.". - Si trascrive il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente: a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi; b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi; c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili; d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio; e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76. I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato: a) dell'applicazione della tariffa consolare; b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate; c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari. Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato.". "Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di I categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile. Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente: a) al servizio di cassa; b) alla custodia delle marche consolari e dei librettipassaporti; c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio; d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio. Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e' esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario. Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita' di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado.".
Titolo III CASSIERI Capo I Requisiti e compiti
Art. 32
Definizione e dipendenza funzionale
l. Ai fini del presente regolamento sono denominati cassieri gli agenti che provvedono alla cura dei valori ricevuti in affidamento ai sensi dell'articolo 34, ovvero alla gestione di quelli prelevati ai sensi dell'articolo 37. 2. Il cassiere e' alla dipendenza del servizio provveditoriale o congenere esistente nell'ambito del dipartimento o della direzione generale competente.
Art. 33
Compiti dei cassieri
1.I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonche' delle altre spese previste dall'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
2.I cassieri, inoltre, provvedono a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal titolare del centro di responsabilita'.
3.Il cassiere, ove occorra, puo' chiedere al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza l'assistenza di personale di vigilanza per il trasporto di valori e contanti al di fuori dei locali dell'amministrazione.
Nota all'art. 33: - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549): "Art. 2 (I soggetti abilitati). - 1. Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politicoamministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonche' magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonche' i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresi', abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali. 3. Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito e delle tessere di transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai dirigenti nonche' ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attivita' lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.".
Art. 34
Delega per la riscossione delle competenze al personale
1.I cassieri di cui al comma l dell'articolo 32, se non diversamente richiesto dagli interessati, a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, possono essere delegati a riscuotere le competenze spettanti agli impiegati dell'ufficio dandone quietanza.
2.I cassieri possono custodire temporaneamente le competenze di cui al comma l riscosse da altro delegato quando non sia possibile la consegna immediata agli aventi diritto.
3.Negli uffici sprovvisti di cassiere, le somme riscosse dai delegati alla riscossione e non potute consegnare immediatamente agli aventi diritto possono essere temporaneamente custodite in una cassaforte dal dirigente dell'ufficio da cui il delegato medesimo dipende.
4.Le singole operazioni sono tenute in evidenza in appositi registri partitari, indicando gli estremi di ciascun titolo di spesa, l'intestatario e l'entita' delle somme riscosse per delega, distintamente per contanti e mediante titoli di credito.
Nota all'art. 34: - Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: "Art. 14 (Pagamento di stipendi e pensioni). - 1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo. 2. Gli aventi diritto possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, che tiene conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessita' dei corpi militari dello Stato, nonche' della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. 3. Il Ministero del tesoro puo' stipulare convenzioni per l'apertura, a condizioni agevolate, di conti destinati ai versamenti di cui al comma 1. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato. 5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato informatico.
Art. 35
Nomina dei cassieri e dei loro sostituti
1.L'incarico di cassiere e' conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilita' o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 32.
2.Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3.In ogni amministrazione centrale vi e' un solo cassiere.
4.Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si puo' procedere alla nomina di apposito cassiere.
5.I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono comunicati all'ufficio riscontrante coesistente presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 36
Durata dell'incarico e qualifica funzionale
1.L'incarico di cassiere e' conferito per un periodo non superiore a cinque anni al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, e puo' essere rinnovato una sola volta.
2.Il sostituto del cassiere appartiene allo stesso ruolo ed alla stessa area funzionale e posizione economica dell'agente titolare.
3.Il cassiere o il suo sostituto non possono delegare le proprie funzioni ad altri impiegati, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' dei medesimi.
Art. 37
Pagamento delle spese
1.Per il pagamento delle spese di cui all'articolo 33, qualora non sia possibile l'utilizzo della carta di credito di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2.Le aperture di credito di cui al comma l sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal comma 4.
3.Per le aperture di credito concesse, il cassiere detiene i registri contabili previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e presenta i relativi rendiconti con le modalita' previste dalle stesse disposizioni.
4.Sulla base delle richieste di cui ai commi l e 2 dell'articolo 33, ovvero su ordine dei titolari di altri uffici abilitati, i cassieri emettono ordini di incasso staccandoli da apposito bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario, facendoli vistare, prima di esibirli in tesoreria, dal dirigente da cui dipendono.
Nota all'art. 37: - Per i riferimenti al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, si veda nella nota all'art. 33.
Art. 38
Divieto di custodia
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 34, e' assolutamente vietato ai cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di terzi.
Capo II Cassiere del Ministero degli affari esteri
Art. 39
Compiti particolari
l. Per le speciali esigenze previste dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il cassiere del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 37, comma 1, del presente regolamento puo' effettuare, sui fondi delle aperture di credito emesse in suo favore, le seguenti operazioni: a) corrispondere anticipi su spese di viaggi di trasferimento, di congedo, di corriere, nonche' su spese di viaggi per missione anche all'estero o per attivita' di delegazione a favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e di altre amministrazioni statali ed anche a persone estranee che siano incaricate di missioni per conto del Ministero degli affari esteri, nella misura indicata dall'ufficio che ha predisposto il provvedimento; b) corrispondere acconti sull'indennita' di sistemazione di cui all'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nella misura ritenuta necessaria dal Ministero degli affari esteri; c) provvedere al pagamento delle spese per l'immediato rimpatrio di missioni diplomatiche e di connazionali da zone colpite da rivolgimenti politici o da eventi bellici e per rimpatri comunque resisi necessari a causa di forza maggiore; d) eseguire, in caso di epidemia o di calamita' nel territorio nazionale, pagamenti di spese di qualsiasi genere relative ad acquisti all'estero non differibili, anche se gravanti su fondi accreditati da altre amministrazioni centrali.
Nota all'art. 39: - Si trascrive il testo degli articoli 175 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: "Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50 per cento della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a trecentossessanta giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' della indennita'.". "Art. 216 (Servizio cassa e dei valori). - Per le speciali esigenze di servizio del Ministero degli affari esteri sara' provveduto alle necessarie modificazioni ed integrazioni del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.".
Art. 40
Custodia dei valori
1.La custodia e l'eventuale gestione di denaro in valuta italiana o estera, di titoli di credito e di valori di pertinenza di terzi che pervengono al Ministero degli affari esteri dagli uffici consolari, a norma degli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dell'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, o di altre disposizioni, sono affidate, in deroga all'articolo 38, al cassiere del Ministero degli affari esteri.
2.Il cassiere svolge i compiti di cui al comma l in base ad ordini scritti dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri e con l'applicazione delle modalita' indicate all'articolo 37.
3.Allo stesso cassiere e' affidata, inoltre, la gestione degli stampati a valore di pertinenza dell'Amministrazione degli affari esteri, assoggettata alla resa del conto giudiziale.
Note all'art. 40: - Si trascrive il testo degli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): "Art. 39 (Termine del deposito e della custodia). - L'autorita' consolare, allorche' ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito o la necessita' della custodia, ne da' comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose depositate o custodite. Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate o custodite, l'autorita' consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorita' consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, puo' eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero, se ritenuto piu' opportuno, puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse, alle condizioni e con le modalita' di cui al presente comma, alla Cassa depositi e prestiti. Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed all'intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonche' le altre cose, sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, l'autorita' consolare si avvale dei poteri di cui al precedente comma.". "Art. 42 (Custodia di beni successori). - I beni relativi alle successioni di cui al primo comma del precedente articolo e pervenuti all'autorita' consolare, sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto, presso l'ufficio consolare. Se gli eredi sono in Italia e non vi e' opposizione da parte di creditori o di altri aventi diritto, le somme di danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove possibile, al Ministero degli affari esteri. Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico degli aventi diritto.". - Si trascrive il testo dell'art. 118 del regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996 (Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare): "Art. 118. - Le somme, valori ed effetti del debito pubblico dello Stato per qualunque titolo depositati nelle cancellerie consolari, devono essere trasmessi per mezzo del Ministero per gli affari esteri, alla Cassa dei depositi e prestiti se durante un biennio non se ne fece richiamo dagli aventi diritto.".
Capo III Scritture ed altri adempimenti
Art. 41
Scritture dei cassieri
1.I cassieri hanno un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni e tengono le scritture previste nel presente articolo. Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o piu' casseforti site nei locali dell'ufficio.
2.I cassieri tengono, oltre i registri previsti dagli articoli 34 e 37, un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad essi affidate in cui viene indicato il fondo di cassa iniziale complessivo e dimostrata, in apposite sezioni, la situazione del fondo stesso in ogni momento, distintamente per ciascuna gestione.
3.Le operazioni delle gestioni di cui agli articoli 34 e 37 sono riportate nel registro cronologico generale, giornalmente, per dati riassuntivi di entrata e di uscita.
4.Le operazioni contabili previste nel presente articolo sono registrate appena compiute; qualora se ne riscontri la necessita', le operazioni possono essere contabilizzate anche a fine giornata sulla base di apposite annotazioni volta per volta registrate sulla prima nota o brogliaccio.
Art. 42
Divieto di tenere altre gestioni
1.I cassieri non possono svolgere altre attivita' all'infuori di quelle previste dal presente Titolo III, salvo che trattasi di attivita' espressamente previste da specifiche norme legislative.
Capo IV Vigilanza e controllo
Art. 43
Verifiche alle gestioni dei cassieri
l. Il direttore dell'ufficio riscontrante o i dirigenti e funzionari dell'area funzionale C dal medesimo delegati, eseguono verifiche improvvise alla cassa e alle scritture dei cassieri delle coesistenti amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. All'uopo provvedono a richiedere alla tesoreria la situazione contabile dei fondi accreditati al cassiere. 2. Entro il mese di marzo vengono eseguite, altresi', verifiche sulle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente ed in occasione del passaggio di gestione. 3. La verifica, oltre alla contazione del denaro, si estende ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati al cassiere. 4. Di ciascuna verifica e' redatto, in contraddittorio, processo verbale in tre originali dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dall'ufficio riscontrante e l'altro e' inviato, entro quindici giorni successivi dalla verifica, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. 5. Nel caso di verifica per passaggio di gestione, e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 6. Il cassiere e' tenuto a fornire ai funzionari che eseguono la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare formalmente che non esistono altre gestioni oltre quelle oggetto della verifica.
Art. 44
Sanzioni
l. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, i cassieri responsabili di perdite o deterioramento di valori o titoli sostitutivi che hanno in custodia o che impieghino, sia pure temporaneamente, fondi loro accreditati per usi diversi da quelli cui sono destinati, sono sollevati dalle funzioni, salva l'adozione di altre misure a loro carico in caso di dolo o colpa grave. 2. Gli uffici riscontranti che vengano a conoscenza delle trasgressioni di cui al comma l hanno l'obbligo di darne subito comunicazione al Ministero di appartenenza del cassiere, a quello dell'economia e delle finanze, nonche' alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Art. 45
Disposizioni transitorie
1.I consegnatari, i cassieri ed i loro sostituti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico.
Art. 46
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6, Economia e finanze, foglio n. 191
Nota all'art. 46: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, si veda nelle note alle premesse.
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