LEGGE 14 novembre 2002, n. 259
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 2002, N. 201 Il Capo 1 e' soppresso. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ne da' altresi' comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto" e le parole: "Da tale ultima pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". All'articolo 5, comma 1. dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unita'". All'articolo 6: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 115, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinaria e sai rapporti con l'attuazione del programma ordinario"; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione puo' avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta. 1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni". Il Capo IV e' soppresso. All'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole da: "ai servizi di Protezione" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria". All'articolo 9, comma 1, al primo periodo, le parole da: "20.658.276" fino a: "2006" sono sostituite dalle seguenti: "20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" e al secondo periodo, le parole: ", per gli anni 2002, 2003 e 2004," sono soppresse.
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