LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
2.Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
4.Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5.I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
Art. 24
Acquisto di beni e servizi
1.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
2.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
3.PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350. PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
4-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
5.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
6.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
6-bis.Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo.
6-ter.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
7.Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura ((di esecuzione di lavori e)) di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
9.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))
Art. 26
Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
1.Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
3.Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (26)
6.Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 27
(Progetto "PC ai giovani")
1.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
2.Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
Art. 28
(Acquisizione di informazioni)
1.Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2.Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3.Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4.Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6.Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
7.Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali
1.Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, nonche' alla condivisione delle relative responsabilita', con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2.Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
3.Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4.Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
6.Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puo' essere superiore a quello dell'anno 2001.
6-bis.I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
8.Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
9.Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10.Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
12.Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non puo' essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.
13.Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire societa' consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14.Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 15. in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresi', tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale e' stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi. 16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne da' comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente. 17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI. 18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.((23))
Art. 30
(Disposizioni varie per le regioni)
1.Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 e' abrogato.
3.All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4.L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1 gennaio 2004. 2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario".
5.Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo e' subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
7.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita' previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8.Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9.Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia e' ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.
10.All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11.Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla regione.
12.Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo e' pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonche' alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
13.La regione Friuli Venezia Giulia puo' destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14.Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963.
15.Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione della violazione.
Art. 31
Disposizioni varie per gli enti locali
1.I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
3.Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalita' individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4.Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5.Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6.Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e' incrementato di 25 milioni di euro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MARZO 2003, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2003, N. 116.
8.Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa. (11)(23)(35)(41)(45)(49)(55)(58)
9.Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
10.A decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11.Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
13.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12. (53)
14.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)).
15.In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.
16.In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive.
17.All'articolo 8, comma 1, lettera d), de decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
18.L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. L'INPS, sulla scorta dei dati delCasellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.
20.I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21.All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
22.Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
Art. 32
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1.Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.((23))
2.In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3.Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4.Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivita' nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5.Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
CAPO II ONERI DI PERSONALE
Art. 33
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)
1.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2.Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))
3.Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4.Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'.
5.Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
6.A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7.A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse. (82)
Art. 34
Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici
2.In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3.Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4.Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alte categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5.In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6.Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5.
7.Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unita' e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonche' nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
9.All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
10.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al compatto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
11.Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo; regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario. (3) (22)
12.I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
13.Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 MAGGIO 2003, N. 105, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170.
13-bis.Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, IIstituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione a la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata a continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
14.E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'istituto superiore di sanita' per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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