LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
2.Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attivita' sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3.Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4.L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Art. 74
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
1.Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
Art. 75
(Interventi ferroviari)
1.Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacita'", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicita'. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
2.Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
3.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
5.Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria eautorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell' infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6.All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione".
Art. 76
(Interventi stradali)
2.Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 77
Interventi ambientali
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
6.Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7.All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003.
Art. 78
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1.La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 79
(Limiti di impegno)
1.Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
CAPO VI ALTRI INTERVENTI
Art. 80
Misure di razionalizzazione diverse
2.Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3.Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto.
4.Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.
5.Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
6.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.
7.Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo.
8.Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003. 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
9.Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e' autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10.All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonche' all'INAIL".
11.All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL".
12.All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
14.Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
15.Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16.Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
17.A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'.
18.Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale', il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2004-2006. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19.Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 nonche' del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale' e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi Programmi nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 81
Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo
1.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)).
2.Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 82
(Continuita' territoriale)
1.Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, Brindisi, ((Pescara,)) e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.
Art. 83
(Mutui agevolati)
1.Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2.Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo 61.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Art. 84
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)
1.Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
2.Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3.I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
4.L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6.Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7.Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8.Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9.All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici".
10.La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con le modalita' previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.
Art. 85
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1.Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2.Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela.
3.L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di segreteria.
4.In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentati tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5.L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
Art. 86
Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219
1.Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state gia' individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2.Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
3.Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero. (65) (73) (81) ((84))
Art. 87
(Banconote e monete)
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e' inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
2.Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
3.Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.
4.Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
5.((E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro)). Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.
Art. 88
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1.All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
2.All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile".
Art. 89
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso o larga banda ad Internet)
1.Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2.Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1 dicembre 2002.
3.Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4.La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e' disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5.Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
6.Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7.Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Art. 90
Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica
1.Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2.A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e' elevato a 400.000 euro.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
6.Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7.All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
10.All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11.All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
11-bis.Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.(35)
13.Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.((104))
14.Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il credito sportivo in gestione separata.((104))
15.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.
16.La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.((104))
17.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
18.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
18-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91)(94)
18-ter.Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.
19.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
20.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.
21.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.
22.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.
23.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (87) (91) (94)
24.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38. (88) (91)
25.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38. (88) (91)
26.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38. (88) (91)
Art. 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1.Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ((20))
3.Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ((20))
5.Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali. ((20))
6.Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 92
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
1.I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2.L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.
3.La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4.Per l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo e' definito in 300.000 euro annui.
TITOLO IV NORME FINALI
Art. 93
Fondi speciali e tabelle
1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7.In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative".
8.Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1 luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ((6))
Art. 94
(Disposizioni varie)
1.Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni.
2.All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
3.In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita' e la conseguente erogazione di indennita', secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di valutazione Alzheimer.
4.Fra le calamita' naturali, di cui all' articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5.Il temine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003.
6.Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7.All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta".
8.All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale".
9.Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
10.E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11.I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12.Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
13.Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
14.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)).
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3.La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2002 CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Allegato 1
ALLEGATO 1 (art. 61, comma 1) ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'articolo 73 della legge n. 488 del 2001, Fondo aree depresse Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialita' e autoimpiego Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione.
Tabella 1
TABELLA 1 (Articolo 79, comma 1) ==================================================================== 2003 2004 2005 Anno terminale --------------------------------------- (in migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 - cap. 7848) - 15.000 - 2018 Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080) 10.000 - - 2017 Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 - cap. 7822) - 18.000 - 2023 Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006" (3.2.3.44 - cap. 7366) 10.000 - - 2017 - 10.000 - 2018 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420) - 100.000 - 2018 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - cap. 7090) 140 - - 2017TOTALE LIMITI DI --------------------------- IMPEGNO AUTORIZZATI 20.140 143.000 - --------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 20.140 163.140 163.140 ===========================
Allegato 2
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Normattiva
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