DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. 294

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2002-11-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto:17/1/2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1 gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che lo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Destinatari delle agevolazioni

1.Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ((le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383)), le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.

((

2.Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.

))

Art. 2

Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

2.Per giornali e periodici di pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bonaiuti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente: "1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) - b) (omissis); c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri enti. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.