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LEGGE 29 giugno 1902, n. 263

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1902. VITTORIO EMANUELE. PRINETTI. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.