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LEGGE 3 luglio 1902, n. 264

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Lo stanziamento del capitolo n. 42: «Spese per la Camera dei deputati», dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, è aumentato, per il solo esercizio finanziario 1901-902, di lire sessantaquattromila ottocentosei e quindici centesimi (L. 64,806,15). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1902. VITTORIO EMANUELE. DI BROGLIO. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.