Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà di stipulare contratti a partito privato, senza la formalità degli incanti, di cui all'articolo 4 della vigente legge di contabilità, è estesa alle provviste dell'avena, del fieno, della paglia e della legna da ardere, occorrenti per l'Esercito, sempre quando il Ministero della Guerra giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'articolo 16 della legge medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1902. VITTORIO EMANUELE. DI BROGLIO. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.