LEGGE 7 luglio 1902, n. 276
Art. 1
Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.
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