LEGGE 3 luglio 1902, n. 280
Art. 1
È prescritto, a vantaggio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, il libretto della Cassa postale di risparmio portante credito non superiore ad una lira al compiersi di tre anni dalla data dell'ultima operazione di versamento, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto, ai sensi dell'articolo 2 di questa legge. Per tutti gli altri libretti la prescrizione e la devoluzione di cui sopra si verificano al compiersi di trenta anni dalla data dell'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto. I termini stabiliti con questo articolo cominceranno a decorrere dalla data della pubblicazione della legge. Per i libretti appartenenti a minori, i termini non decorrono finchè i titolari non abbiano raggiunta la maggiore età. Per i libretti caduti in successione e per i quali sia insorta controversia sui diritti a succedere, nonchè per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita od altrimenti rimossa.
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