Art. 1
Il personale tecnico governativo di sanità marittima, designato dal comma secondo dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanità, nel numero e con gli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa alla presente legge.