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LEGGE 7 luglio 1902, n. 286

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il personale tecnico governativo di sanità marittima, designato dal comma secondo dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanità, nel numero e con gli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa alla presente legge.