LEGGE 7 luglio 1902, n. 290
Art. 1
È data facoltà al Governo del Re di stipulare con la provincia ed il Comune di Napoli, con la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli, apposite convenzioni, in conformità alle disposizioni della presente legge, allo scopo di rendere possibile il compimento dell'opera di risanamento di quella città.
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