Art. 1
È autorizzato il concorso dello Stato per una somma che non potrà complessivamente superare le L. 10,500,000, nelle spese da sostenersi dalle Società esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, durante il periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905, per effetto dei rispettivi nuovi ordinamenti del loro personale comprendenti le modificazioni richieste dal Governo.