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LEGGE 7 luglio 1902, n. 291

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È autorizzato il concorso dello Stato per una somma che non potrà complessivamente superare le L. 10,500,000, nelle spese da sostenersi dalle Società esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, durante il periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905, per effetto dei rispettivi nuovi ordinamenti del loro personale comprendenti le modificazioni richieste dal Governo.