LEGGE 7 luglio 1902, n. 292
Art. 1
Gli inscritti della leva di mare della classe 1882, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti assegnati alla 1ª categoria. È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.
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