LEGGE 7 luglio 1902, n. 293
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire duecentomila da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei Lavori Pubblici, per l'esercizio finanziario 1901-902 per provvedere al pagamento degli arretrati di stipendio e di altri assegni dovuti, in seguito a sentenze 22-28 aprile 1899 della Corte d'appello di Bologna e 1-15 aprile 1901 della Corte d'appello di Perugia, a funzionari del Genio civile collocati a riposo per effetto della legge 15 giugno 1893, n. 294. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli. N. Balenzano. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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