LEGGE 3 luglio 1902, n. 297
Art. 1
Per la costruzione delle strade nazionali e provinciali dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, 23 luglio 1881, n. 333, la spesa da erogarsi, nel decennio 1903-904, 1912-913 è stabilita in lire 48,000,000, giusta la tabella annessa alla presente legge. Tale somma verrà inscritta nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici nella misura seguente: Esercizio 1903-904 L. 4.300.000 » 1904-905 » 4.300.000 » 1905-906 » 4.300.000 » 1906-907 » 4.800.000 » 1907-908 » 6.300.000 » 1908-909 » 4.800.000 » 1909-910 » 4.800.000 » 1910-911 » 4.800.000 » 1911-912 » 4.800.000 » 1912-913 » 4.800.000 ---------- L. 48.000.000 ----------
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