Art. 1
È accordata, a titolo di concorso, la somma di L. 140,000 al Comune di Roscigno e di L. 17,000 al Comune di Colliano, in provincia di Salerno, per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e la somma di L. 15,000 al Comune di Aliano, in provincia di Potenza, per l'esecuzione di opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato. Le suddette opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del Genio civile, sentiti i rispettivi Consigli comunali. Le opere autorizzate dalla presente legge e dalla legge 7 luglio 1901, n. 325, sono dichiarate di pubblica utilità.