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LEGGE 7 luglio 1902, n. 302

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

L'Ufficio tecnico centrale, stato aggregato alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici finanziari con R. decreto 28 ottobre 1901, n. 472, è soppresso, e in sua vece è aggiunta alla Direzione generale medesima una nuova Divisione. A tal fine, nel ruolo organico del Ministero delle Finanze, approvato con R. decreto 5 aprile 1900, n. 134, modificato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 374, sono aggiunti: un posto di direttore capo divisione di 1ª classe, con lo stipendio di L. 7000; un posto di segretario amministrativo di 1ª classe, con lo stipendio di L. 4000; e due posti di segretario amministrativo di 2ª classe, con lo stipendio di L. 3500. A questi posti saranno nominati funzionari degli Uffici tecnici di finanza e dell'Amministrazione del catasto.