LEGGE 21 luglio 1902, n. 303
Art. 1
Alla legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 - modificata con legge n. 285 del 7 luglio 1901, sono arrecate le seguenti variazioni: 1. Nella lettera A) dell'articolo 1, al capoverso: «1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie e 1 deposito)» sostituire: «1 reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto (15 batterie e 1 deposito)»; e al capoverso: «22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie)», sostituire: «6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi)»; 2. All'articolo 27 sostituire il seguente: «L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue: a) un ispettorato generale d'artiglieria; b) tre ispettorati d'artiglieria; c) una direzione superiore delle esperienze; d) nove comandi d'artiglieria; e) tredici direzioni d'artiglieria; f) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna; g) un reggimento d'artiglieria a cavallo; h) un reggimento d'artiglieria da montagna ed una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto; i) sei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza ed una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (venticinque brigate, settantotto compagnie e sei depositi); l) cinque compagnie di operai d'artiglieria». 3. Art. 28: sopprimerlo. 4. Nell'articolo 29, alle parole: «due brigate di batterie» sostituire: «tre brigate di batterie». 5. All'articolo 31 sostituire il seguente: «Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, quattro brigate di batterie ed un deposito». 6. Dopo l'articolo 31 inserire il seguente: «Art. 31-bis. Ogni reggimento d'artiglieria da costa o da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più brigate di compagnie e di un deposito». 7. Nell'articolo 32, prima dell'attuale capoverso a), aggiungere: «a) un ispettorato generale del Genio»; e, conseguentemente, alle indicazioni a), b), c), d), e) dei capoversi attuali sostituire rispettivamente: b), c), d), e), f). 8. Art. 33: sopprimerlo. 9. Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria, sostituire la seguente: «Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria. 45 colonnelli; 70 tenenti colonnelli; 131 maggiori; 540 capitani; 929 tenenti e sottotenenti (a). --- 1715 totale». --------------- (a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
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