Art. 1
È approvata la convenzione sottoscritta il 10 marzo 1902 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, interim dei Lavori Pubblici, il Ministro del Tesoro, il Ministro dell'Interno e il Sindaco di Roma, diretta ad affrettare il compimento delle opere edilizie e di ampliamento della Capitale, specificate nella tabella annessa alla presente legge e con le modificazioni di cui all'articolo 2.