LEGGE 7 luglio 1902, n. 307

Type Legge
Publication 1902-07-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Ministero della Guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta, o in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'Erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti e dall'osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 5 e 9 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, in data 17 febbraio 1884, n. 2016, modificata in questa parte con l'altra del 14 luglio 1887, n. 4713, le armi modello 1870-1887, con sciabole, baionette e relativi accessori e munizionamenti, nonchè i materiali di artiglieria da cm. 7 e 9, che vengono sostituiti con quelli di nuovo modello, riconosciuti non più necessari ai bisogni dell'Esercito. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Ottolenghi. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

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