LEGGE 7 luglio 1902, n. 309
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 367,900 ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'esercizio finanziario 1901-902: Capitolo n. 6. - Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'or- dine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100,000 Capitolo n. 65. - Spese casuali . . . . . . . . . » 6,900 Capitolo n. 31. - Spese di posta, telegrafo e tras- porti all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . » 230,000 Capitolo n. 33 - Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero . . . . . » 31,000 --------- L. 367,900 --------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Prinetti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.