LEGGE 21 luglio 1902, n. 319
Art. 1
Il cambio delle obbligazioni di prima emissione non ancora estratte del prestito Bevilacqua-La Masa con le corrispondenti obbligazioni nuove sarà fatto senza altra spesa all'infuori di quella di 10 centesimi, dovuta in virtù del patto settimo dell'istrumento 22 maggio 1877, dalla Banca d'Italia, amministratrice del prestito, presso le sue sedi o succursali. Quelle che a tutto il 31 dicembre 1907 non siano state peranco presentate al cambio, saranno considerate come prescritte.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.