LEGGE 7 luglio 1902, n. 328
Art. 1
E autorizzata la maggiore spesa di lire centomila, occorrente per la costruzione del porto di rifugio a Scilla.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.