LEGGE 28 luglio 1902, n. 329

Type Legge
Publication 1902-07-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È data facoltà al Governo di autorizzare, con decreto Reale, dal 1905 l'Opera pia per i fanciulli abbandonati, sotto il titolo di «Protettorato di San Giuseppe», in Roma, e l'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa, residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali, a fare un prestito a premi per la somma di sette milioni, dei quali tre a favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il Protettorato di San Giuseppe, in Roma, e quattro dell'Opera pia della Stampa. Per decreto Reale si fisseranno le norme e le modalità per l'applicazione di questa legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1902. VITTORIO EMANUELE. CARCANO. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

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