Art. 1
Le disposizioni degli articoli 16 e 17, della legge 6 giugno 1885, n. 3141, sono estese al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia.
Le disposizioni degli articoli 16 e 17, della legge 6 giugno 1885, n. 3141, sono estese al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia.