Art. 1
È autorizzata la spesa di lire centomila da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio finanziario 1901-902, allo scopo di riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dal terremoto del 30 ottobre 1901 nei Comuni indicati nell'annessa tabella (Allegato A) e di compiere le occorrenti opere di sistemazione della ripa lacuale.