LEGGE 21 luglio 1902, n. 427
Art. 1
È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia: a) granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina; b) tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che, sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.
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