LEGGE 4 dicembre 1902, n. 506
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate, la concessione della costruzione e dell'esercizio a spese, rischio e pericolo del concessionario, delle seguenti linee di strade ferrate e con le norme qui appresso indicate: I. Nell'isola di Sicilia. 1. Castelvetrano-Menfi-Sciacca; 2. Castelvetrano-Partanna-Sambuca-San Carlo-Bivio-Sciacca; 3. Sciacca-Ribera-Greci-Porto Empedocle; 4. Lercara-Prizzi-Bivona-Cianciana-Greci (Ribera); 5. Girgenti-Porto Empedocle; 6. Girgenti-Favara-Naro-Canicattì; 7. Naro-Palma Licata-Licata Porto; 8. Assoro-Valguanera-Piazza Armerina. Queste linee saranno costruite a sezione ridotta con lo scartamento non minore di metri 0,95 fra le rotaie, e per esse potrà essere accordata a favore del concessionario ed a carico dello Stato una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire ottomilacinquecento, per la durata massima di anni settanta. II. Nella Calabria e Basilicata. 1° Tronco da Pietrafitta a Rogliano della linea Cosenza-Nocera. Il tronco già costruito da Cosenza a Pietrafitta sarà ridotto allo stesso scartamento del tronco da Pietrafitta a Rogliano e ne sarà affidato l'esercizio al concessionario del tronco nuovo a condizioni da stabilirsi. 2° Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese. Il tronco e la linea dovranno costruirsi a sezione ridotta con lo scartamento non minore di metri 0.95 fra le rotaie, e potrà essere accordata a favore del concessionario ed a carico dello Stato una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire ottomilacinquecento per la durata massima di anni settanta. 3° Ferrovia Cosenza-Paola: Questa linea potrà essere costruita a sezione normale, ovvero a sezione ridotta. Se la concessione è a sezione ridotta, per chilometri 48, potrà accordarsi la sovvenzione chilometrica annua fino a lire dodicimila per la durata non maggiore di anni settanta, comprendendovi la spesa necessaria per introdurre lo stesso scartamento, non minore di 0,95 lungo la linea Sibari-Cosenza, mediante una terza rotaia. Si costruirà a sezione normale se la sovvenzione complessiva non supera l'ammontare annuo di lire 576 mila. III. Nell'Italia Alta e Media. 1° Tronchi da Poggio Rusco a Verona, della linea Bologna-Verona; 2° Tronchi da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana e da Aulla a Monzone della linea Aulla-Lucca. Questi tronchi saranno costruiti a scartamento normale per conto dello Stato e per essi potrà essere accordata al concessionario una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire dodicimila pei tronchi da Poggio Rusco a Verona, ed a lire dieciottomila pei tronchi da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana e da Aulla a Monzone, per la durata massima di anni settanta. A patti da convenirsi, sarà affidato al concessionario dei tronchi da Poggio Rusco a Verona l'esercizio di quelli della stessa linea già costruiti da Bologna a Poggio Rusco ed analogamente al concessionario del tronco da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana, e da Aulla a Monzone, sarà affidato l'esercizio dei tronchi già costruiti da Lucca ai Bagni di Lucca.
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