LEGGE 28 dicembre 1902, n. 529
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280 al Governo del Re di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice pretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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