Art. 1
Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1903.