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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 530

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1903.