LEGGE 28 dicembre 1902, n. 533
Art. 1
I ruoli organici del personale: a) del Ministero del tesoro; b) della Corte dei conti; c) di gestione e controllo; d) di ragioneria delle Intendenze di finanza; e) delle Delegazioni del tesoro; Sono modificati, a decorrere dal 1° gennaio 1903, in conformità delle tabelle n. 1, 2, 3, 4 e 5 annesse alla presente legge.
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