LEGGE 28 dicembre 1902, n. 534
Art. 1
Il ruolo organico del personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è modificato, a partire dal 1° gennaio 1903, in conformità della tabella A, annessa alla presente legge. Nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella B, annessa alla presente legge. Saranno, inoltre, trasportate al capitolo 1° dello stato di previsione predetto, dai singoli capitoli in cui sono ora inscritte, le somme relative ai sessenni ed alle indennità di residenza per gl'impiegati, che da altri ruoli speciali passeranno a formar parte del ruolo organico del personale del Ministero.
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